Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34683 del 12/07/2016

Penale Sent. Sez. 6 Num. 34683 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

B.B.

Data Udienza: 12/07/2016

avverso la sentenza del 06/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere
MAURIZIO GIANESINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI che ha concluso

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. 1.

Corte di Appello di MILANO ha in parte riformato e in parte confermato la
sentenza di primo grado per reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza
privata, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e deturpamento di
cose altrui; il ricorso è stato proposto anche dal secondo difensore di XX.
2. Il primo difensore Avv. Mirko MAZZALI ha dedotto cinque motivi di
ricorso.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato violazioni di legge
sostanziale e vizi della motivazione in riferimento agli artt. 110 e 337, 339 codice
penale; la Corte di Milano aveva omesso di dare una motivazione adeguata circa
la sussistenza del reato di resistenza e non aveva individuato poi le singole,
personali responsabilità, tanto più che si era trattato in realtà di una azione di
protesta e di contestazione inseriti nell’ambito di spintonamenti reciproci tra
manifestanti a forze dell’ordine.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge
sostanziale e vizi della motivazione in riferimento al reato di cui all’art. 340 cod.
pen.; la Corte milanese non aveva motivato, in primo luogo, sulla effettività della
interruzione di un pubblico servizio, durata non più di 20 minuti, e non aveva
preso il considerazione la possibilità che la stessa, se esistente, fosse in realtà
dipesa dalla decisione della Polizia locale di deviare i mezzi pubblici.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge
sostanziale e vizi di motivazione in riferimento al reato di cui all’art. 639 cod.
pen.; la Corte milanese non aveva motivato circa l’esistenza del reato, realizzato
solo, secondo una sentenza di merito citata dal difensore, quando il pregiudizio
arrecato sia tale da suscitare nei terzi un notevole senso di ripugnanza e di
ribrezzo, e circa la sua attribuibilità al G.G..

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G.G. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la

2.4 Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa
applicazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione in riferimento
all’art. 110 cod. pen.; la Corte aveva proceduto al riconoscimento di una
responsabilità concorsuale sulla base della individuazione dei nominativi degli
appartenenti al gruppo e di chi era presente alla manifestazione senza
l’individuazione delle specifiche condotte di ciascun imputato, creando così una
sorta di responsabilità collettiva e omettendo di analizzare approfonditamente
l’ipotesi di un eventuale concorso c.d. morale.

sostanziale e vizi di motivazione in riferimento ai criteri di quantificazione della
pena ex art. 133 cod. pen.; il Giudice di appello non aveva in realtà fatto alcun
riferimento ai parametri di cui all’art. 133 del cod. pen. e non aveva considerato
in particolare la scarsa rilevanza criminale dei fatti.
3. Il secondo difensore Avv. Guido GUELLA per l’imputato B.B., ha
dedotto tre motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto mancanza e illogicità
manifesta della motivazione e violazione e falsa applicazione di norme penali
sostanziali in riferimento all’art. 337 del codice penale; la Corte milanese aveva
trascurato di considerare che in nessun momento della manifestazione il
B.B. aveva tenuto un qualsiasi atteggiamento violento o minaccioso nei
confronti delle forze dell’ordine dal momento che l’imputato si era limitato a
condotte di mero fronteggiamento o comunque di resistenza passiva e anche il
lancio di uova, che non poteva comunque assumere la caratteristica della
violenza e minaccia rilevante ai sensi dell’art. 337 cod. pen., non era attribuibile
all’imputato; la Corte milanese, poi, aveva accennato in modo del tutto
superficiale ed incompleto al tema del concorso di persone nel reato dato che la
semplice partecipazione ad una manifestazione non poteva da sola fondare il
riconoscimento di responsabilità per eventuali reati commessi da altri
manifestanti e non aveva motivato in alcun modo circa la sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato.
3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e
inosservanza di norme processuali in riferimento alla identificazione del
ricorrente che non era in realtà stato riconosciuto in termini certi e corretti dato
che non poteva ritenersi sufficiente il riconoscimento di fatto operato sul posto
da due funzionari della DIGOS che avevano riferito di aver avuto nel passato
contatti operativi con l’imputato che aveva un unico, lontano precedente penale.

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2.5 Con il quinto motivo, infine, il ricorrente ha dedotto violazione di legge

3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazioni di legge penale
sostanziale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di
attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla aggravante contestata; la
Corte non aveva sostanzialmente motivato sul punto e non aveva dato effettiva
risposta alle lamentele contenute nei motivi di appello, dove si era messa in
rilievo la lontananza nel tempo del precedente penale e la natura bagatellare del
relativo reato.

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi manifestamente
infondati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuale e,
ciascuno, alla somma di 1.500,00 euro, congrua al caso in esame, a favore della
cassa delle ammende.
2. Tutte le prospettazioni difensive, gran parte delle quali qualificabili come
riferite a questioni di merito, come tali non proponibili davanti alla Corte di
legittimità, hanno in realtà trovato nella motivazione della sentenza impugnata
ampia e coerente trattazione.
3. In ogni caso, raggruppando i motivi di ricorso dei due difensori per singolo
reato e osservato preliminarmente che il reato di violenza privata di cui al capo A
non è stato oggetto di ricorso, si osserverà, quanto al reato di resistenza di cui ai
capi B, C e D, che la Corte milanese ha correttamente individuato la condotta
materiale del reato in un lancio di uova, di una bottiglia di vetro e di due
fumogeni da parte degli imputati nominativamente indicati all’indirizzo di alcuni
carabinieri che erano intervenuti a protezione di un “gazebo” del movimento
politico “Nord Destra”, il tutto nel tentativo degli imputati stessi di sfondare la
linea di protezione creata dai militari.
3.1 La condotta sopra descritta, come ha affermato correttamente la Corte
milanese, è senza dubbio idonea a realizzare l’elemento oggettivo del reato di
resistenza che resta concretato, secondo la giurisprudenza di legittimità citata
nella motivazione, quando si ponga in essere qualsiasi mezzo idoneo ad opporsi
all’atto di ufficio (da ultimo Cass. sez. 6 del 15/7/2000 n. 8493), il tutto ai fini di
impedimento e di ostacolo alla attività del pubblico ufficiale (da ultimo, Cass.
sez. 6 del 6/6/2003 n. 36367, v 257100); le critiche in ordine alla mancata o
insufficiente motivazione sul punto dell’elemento oggettivo del reato appaiono, a
fronte delle specificazioni di fatto sopra ricordate, del tutto generiche ed
indeterminate così come non colgono nel segno le osservazioni circa l’ipotizzata
(peraltro in termini del tutti apodittici e imprecisi) resistenza passiva, che resta

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CONSIDERATO IN DIRITTO

concretata solamente da comportamenti di mera disobbedienza o da condotte di
minima rilevanza in termini di violenza o minaccia e finalizzate a divincolarsi
spontaneamente ed istintivamente dalla costrizione operata dal pubblico ufficiale
(Cass. sez. 5 del 27/9/2013 – dep. 2014 – n. 8379; Rv 259043).
3.2 La materiale individuazione poi di tutti gli imputati come concorrenti nel
reato di resistenza è stata adeguatamente motivata dalla Corte terrotiriale sulla
base delle dichiarazioni testimoniali di due appartenenti alla DIGOS di MILANO
che hanno dichiarato di aver riconosciuto gli imputati, già personalmente e

partecipi nel passato di altre manifestazioni, mentre commettevano
materialmente agli atti di resistenza sopra descritti e di averne identificati alcuni
in un secondo momento proprio sulla base di questa precedente conoscenza; le
critiche difensive in ordine al tema della partecipazione di tutti alla resistenza in
questione, quindi, appaiono ipotetiche ed apodittiche, specie quando sostengono
la sostanziale impossibilità che tutti i partecipi al reato siano stati effettivamente
riconosciuti dai testi di polizia giudiziaria, e non si confrontano convincentemente
con le indicazioni che emergono dalla motivazione della sentenza impugnata e
che sono state più sopra ricordate.
3.3 Quanto al tema del concorso di persone nel reato, va osservato che le
censure difensive non tengono conto del fatto che la Corte milanese ha
espressamente dato atto in motivazione che ogni singolo imputato era stato
visto dalla polizia giudiziaria mentre realizzava, in prima persona e insieme agli
altri, gli atti di resistenza più volte ricordati; nessuna responsabilità collettiva o
di posizione, come lamentato dai ricorrenti, è quindi configurabile nel caso
all’esame della Corte e nessuna necessità vi era di analizzare più
approfonditamente il tema del c.d. concorso morale dato che, lo si ripete, la
motivazione ha chiaramente individuato una pluralità di omogenee condotte
concorrenti, ciascuna delle quali già di per sé costituente il reato di resistenza,
realizzate singolarmente da ciascun imputato.
3.4 Quanto infine al tema dell’elemento soggettivo del reato, va osservato
che la motivazione della sentenza della Corte milanese, pur non trattando
esplicitamente la questione, ha però più volte sottolineato che la condotta di
resistenza realizzata dagli imputati era finalizzata a sfondare la linea di
protezione realizzata dai militari per impedire l’accesso al “gazebo” di cui si è
parlato più sopra, con il che resta dimostrata e adeguatamente motivata la
sussistenza del dolo richiesto per il reato di resistenza e non riveste certo alcuna

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singolarmente noti in quanto membri di un centro sociale e organizzatori e

efficacia escludente il fatto, affermato nei motivi di ricorso, relativo ad una
generica assenza di volontà criminale in capo al ricorrente B.B..
4. In merito al reato di interruzione di un pubblico servizio di cui all’art. 340
cod. pen. contestato al capo F, va rilevato che la Corte, dopo aver ricordato in
fatto che il furgone era stato posizionato dagli imputati in mezzo alla pubblica via
dove transitavano i mezzi pubblici con ciò impedendo il passaggio degli stessi per
circa 45 minuti, ha fatto corretta applicazione della fattispecie in questione che
resta concretata, secondo la giurisprudenza di legittimità, tutte le volte in cui sia

funzionamento del pubblico servizio, anche in riferimento ad un solo settore di
attività, senza che sia necessario il blocco o il turbamento del pubblico servizio
nella sua totalità (Cass. sez. 6 del 22/9/2011 n. 36253, Rv 250810); nessun
rilievo assume poi, per il suo chiaro e marcato carattere di ipoteticità e di totale
estraneità al materiale probatorio raccolto nei giudizi di merito, la censura
secondo la quale la Corte non avrebbe preso in considerazione la possibilità che i
mezzi pubblici fossero stati deviati o fermati direttamente dalla Polizia locale.
5. In merito al reato di cui all’art. 639 cod. pen. contestato al capo G al solo
GARZONIO, va rilevato che la Corte milanese ha correttamente attribuito alla
condotta di apposizione sul monumento di Leonardo Da Vinci in Piazza della
Scala della scritta in gessetto “sronda la ronda” il carattere dell’imbrattamento,
che resta concretato tutte le volte in cui la cosa di interesse storico ed artistico
sia in qualsiasi modo sporcata o insudiciata (Cass. Sez. 2 del 6/2/2013 n. 5828,
Rv 255241) mentre la diversa opinione della giurisprudenza di merito ricordata
dal ricorrente, secondo la quale il pregiudizio arrecato deve essere tale da
suscitare un notevole senso di ripugnanza e di ribrezzo, non può essere
condivisa dato che la stessa introduce nell’elemento materiale del reato in esame
un estremo di fatto che non figura nella descrizione legale del tipo.
5.2 Circa poi la attribuibilità del fatto al G.G., la Corte milanese,
ricordando anche le indicazioni della sentenza di primo grado, ha espressamente
ricordato la testimonianza della teste DAL PIANO, che ha positivamente indicato
nell’imputato l’autore della condotta, così che la relativa censura si presenta del
tutto generica e apodittica.
6. In merito infine ai motivi che fanno riferimento ad affermate carenze della
motivazione sul punto della quantificazione della pena e, per il solo B.B.,
del giudizio ex art. 69 cod. pen. in soli termini di equivalenza e non di
prevalenza, andrà osservato, sul primo punto, che la Corte milanese,
richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado che aveva fatto
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stata causata una alterazione sia pure temporanea o marginale del

espresso riferimento ai criteri indicati nell’art. 133 del codice penale, ha
condiviso le determinazioni del primo Giudice osservando che il trattamento
sanzionatorio era estremamente blando per tutti e non vi era spazio per una
ulteriore diminuzione della pena inflitta; quest’ultima affermazione, resa sempre
con riferimento anche alla motivazione della sentenza di primo grado, dà
sintetica ma chiara ragione, in riferimento al B.B., del giudizio ex art. 69
cod. pen. in termini di sola equivalenza e non di prevalenza tra aggravanti
contestate ed attenuanti generiche riconosciute.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.500,00 euro ciascuno a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 12 luglio 2016.

P.Q.M.

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