Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34683 del 09/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34683 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CECCUCCI GIONATA N. IL 19/09/1986
avverso la sentenza n. 462/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 09/06/2014
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha
sostanzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Ceccucci Gionata per il reato di furto;
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una
motivazione illogica in merito alla mancata applicazione dell’attenuante di cui
all’articolo 62 n. 4 cod.pen. e alla mancata concessione delle attenuanti
generiche prevalenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto con riguardo al
diniego della concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen.,
trattasi di doglianza che, per un verso, non tiene conto della pur esistente logica
e coerente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale che ha, infatti,
congruamente motivato sulla esistenza o meno del danno di speciale tenuità, in
considerazione non soltanto del valore in sé del bene sottratto ma, altresì, dei
danni cagionati per la commissione dell’ascritto reato (v. Cass. Sez. II 13 maggio
2010 n. 21014);
– con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche con
valore di prevalenza, trattasi di doglianza che, anch’essa, passa del tutto sotto
silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e,
per altro verso, non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che
avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
1
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.