Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34681 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34681 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMA MAURIZIO N. IL 31/05/1971
avverso la sentenza n. 5556/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Palma Maurizio ricorre avverso la sentenza 18.6.13 della Corte di appello di Torino che ha
confermato quella, in data 28.8.12, del locale tribunale con la quale è stato condannato, all’esito di
giudizio abbreviato, per il reato di furto aggravato commesso all’interno di un box privato, concesse
le attenuanti ex artt.62 n.4 e 62-bis c.p., equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi
otto di reclusione ed € 240,00 di multa.

appello erroneamente ritenuto configurabile l’ipotesi del tentativo, dal momento che il Palma non
aveva ancora lasciato le pertinenze dell’abitazione della p.o., non conseguendo così il possesso dei
beni.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto con motivazione del
tutto adeguata ed immune da vizi di illogicità, i giudici di merito hanno evidenziato come la p.o.
abbia sorpreso l’imputato , per essere poi
raggiunto dal titolare del bar ubicato nello stesso stabile ed al quale la p.o. aveva chiesto
immediatamente aiuto.
Era pertanto indubbio – hanno correttamente concluso i giudici di appello – che il furto era stato
consumato da parte del Palma, atteso che la bicicletta era già stata condotta fuori dal luogo in cui
era custodita nel momento in cui la p.o. Fava si era avveduta del furto.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

1)EPOIATATA 1

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici di

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