Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3468 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3468 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAI ENRICO N. IL 28/11/1968
avverso la sentenza/ordinanza n. 3202/2012 CORTE APPELLO di
L’AQUILA, del 29/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 19 O\
che ha concluso per (9.. -1,ì~ ALZ

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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m-Pu-i

Data Udienza: 19/12/2014

Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza in data
29.11.2013, confermava quella emessa dal Tribunale di Teramo
in composizione monocratica in data 1.06.2010 che aveva
condannato Lai Enrico alla pena di anni uno e mesi tre di
reclusione ed euro 500,00 di multa perché ritenuto

115/2002, perché in qualità di imputato nel processo penale
n.3368/2006 RGNR proponeva istanza per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, attestando con
l’autocertificazione il possesso dei requisiti di legge,
ottenendo con provvedimento n.123/2007 mod.27 datato
21.06.2007 il richiesto beneficio.
Avverso la sentenza di cui sopra Lai Enrico personalmente
proponeva ricorso per cassazione e concludeva chiedendone
l’annullamento.
Il ricorrente censurava il provvedimento impugnato per i
seguenti motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale
con particolare riferimento agli articoli 42, 43 c.p. e
133 c.p., 530 comma 2 c.p.p.. Secondo la difesa il
ricorrente aveva reso le dichiarazioni circa i requisiti
reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nella consapevolezza sia pure erronea di avere
comunque diritto al beneficio con particolare riferimento
alle proprie condizioni reddituali personali. Secondo la
difesa l’imputato, all’atto della sottoscrizione, non
aveva perfetta conoscenza della situazione reddituale
relativa al proprio nucleo familiare, avendo l’esatta
rappresentazione della sola sua situazione reddituale
personale. Pertanto l’odierno ricorrente non avrebbe
avuto la coscienza e volontà della condotta e dell’evento
e avrebbe dovuto quindi essere emessa una sentenza di
assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.. Sul
punto osservava la difesa che non sussisteva l’ipotesi

responsabile del reato previsto e punito dall’art.95 d.PR.

aggravata del reato contestato, poiché il beneficio
richiesto era stato revocato e l’amministrazione non
aveva proceduto alla sua materiale erogazione.
2) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art.62 bis c.p.
in quanto il diniego delle attenuanti generiche non
sarebbe risultato sorretto da adeguata motivazione. Sul
punto osservava la difesa che non sussisteva l’ipotesi

richiesto era stato revocato e l’amministrazione non
aveva proceduto alla sua materiale erogazione. Potevano
essere quindi concesse le sopra indicate attenuanti, in
considerazione del fatto che nessuna erogazione materiale
della provvidenza economica era stata fatta
dall’amministrazione in favore del ricorrente.

Considerato in diritto

Il proposto ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, che costituisce mera riproduzione di
doglianza già proposta in sede di appello, i giudici della
Corte territoriale hanno rilevato che tanto nell’istanza di
ammissione al gratuito patrocinio, quanto
nell’autocertificazione allegata, atti entrambi sottoscritti
dall’imputato, era stato fatto chiaro riferimento al reddito
della famiglia anagrafica, famiglia ben indicata negli atti
stessi con l’indicazione sia dell’imputato, sia della moglie
Di Lorenzo Emma. Concludevano quindi i giudici della Corte
territoriale che era impensabile che, in tale contesto,
l’imputato non si fosse reso conto del fatto che egli stava
dichiarando e rappresentando una situazione reddituale non
solo personale, ma anche dell’intero suo nucleo familiare e
quindi anche del coniuge, tanto più che l’istanza è stata
sottoscritta dall’imputato, con autenticazione della
relativa firma ad opera del difensore, che chiaramente

aggravata del reato contestato, poiché il beneficio

(4

doveva aver informato l’interessato sul contenuto e sul
significato di ciò che andava a sottoscrivere.
Infondato è poi il secondo motivo di ricorso, atteso che,
come

rilevato

dalla

Corte

territoriale,

sussiste

l’aggravante contestata. Ai fini della sussistenza della
stessa non rileva infatti che vi sia stata l’erogazione da
parte dell’amministrazione statale, essendo sufficiente che

l’ottenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, conseguito effettivamente dall’imputato in data
21.06.2007, non rilevando la successiva revoca di detta
ammissione per effetto degli accertamenti eseguiti.
Assolutamente adeguata e congrua è poi la motivazione della
sentenza impugnata a proposito del diniego delle attenuanti
generiche, avendo i giudici della Corte territoriale fatto
riferimento alla circostanza che il Lai risulta gravato da
numerosi e gravi precedenti penali, di cui uno anche
specifico, anche se non recentissimi.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19.12.2014

vi sia stato, come nella fattispecie che ci occupa,

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