Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3468 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3468 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARADISO SAVINO N. IL 28/03/1954
avverso la sentenza n. 392/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 08/10/2013
RG. 8761/2013 Paradiso
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche.
gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche
per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.519112000 Rv.216473). La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui
esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità del reo; tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del
giudice, ne’ l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione
deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo
apprezzamento (cfr.Cass.Sez.l, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine
esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine al diniego delle attenuanti generiche in considerazione della
gravità del fatto e della personalità dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende,
di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di E
000 in favore della Cassa delle ammende.
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Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del