Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34677 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34677 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOBOC GEORGE VALENTIN N. IL 17/05/1989
avverso la sentenza n. 665/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Boboc George Valentin ricorre avverso la sentenza 23.9.13 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella, in data 12.11.12, del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di furto aggravato, alla pena di un anno di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per avere negato la sostituzione della pena detentiva con quella

tende alla risocializzazione evitando il contatto con il carcere a persone di modestissima pericolosità
quali l’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza,
dal momento che i giudici territoriali del tutto legittimamente hanno negato al prevenuto la
sostituzione della pena detentiva in considerazione della negativa personalità del Boboc, il quale —
hanno specificato i giudici di appello — solo una settimana prima aveva commesso un identico furto,
con le medesime modalità, in altro locale della stazione ferroviaria di Cogoleto, ed aveva riportato,
solo in Italia, altre cinque condanne per furto, desumendone, in aderenza ai criteri di cui all’art.133
c.p., la non concedibilità delle attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva ex art.
53 1.n.689/8 1, senza che l’odierno ricorrente abbia neanche evidenziato concreti elementi di segno
positivo non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 giugno 2014

pecuniaria limitandosi ad un mero giudizio di opportunità e trascurando la ratio dell’istituto che

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