Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34677 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34677 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LETTIERI DOMENICO N. IL 28/09/1961
avverso la sentenza n. 4715/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/06/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Lettieri Domenico avverso la
sentenza emessa in data 14.11.2011 dalla Corte di Appello di Milano che
confermava quella del Tribunale di Sondrio del 16.5.2011, con cui il predetto era
stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 140,00 di multa, per il
reato di furto aggravato.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati e
non consentiti nella presente sede nonché aspecifici.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in
questa sede sostanzialmente le medesime doglianze, per giunta vaghe e
scarsamente circostanziate, rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel
giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, la censura attiene ad una tipica valutazione di merito come tale non
deducibile in sede di legittimità.
Del resto, trovandosi la torcia, i CD e gli spiccioli all’interno dell’auto essi devono
essere considerati, al pari dell’auto, come esposti alla pubblica fede: invero, in
tema di furto, per la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica
fede, la necessità dell’esposizione deve essere intesa non in senso assoluto, come
impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in
rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le
proprie cose incustodite, e la stessa connotazione degli oggetti trafugati era tale
da non consentire il sistematico asporto delle stesse in occasione di ogni sosta del
mezzo. Consegue la piena integrazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
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aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p.

ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5.6.2013

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