Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34675 del 09/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34675 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARCO VELLINO CIRO N. IL 18/09/1953
avverso la sentenza n. 9/2012 TRIBUNALE di NOLA, del 07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 09/06/2014
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Noia con sentenza del 7 marzo 2013, ha confermato la
sentenza del Giudice di pace di Ottaviano del 3 maggio 2012 che aveva
condannato Arcovellino Ciro per il delitto di lesioni personali in danno di Ferraro
Autilia.
personalmente, lamentando una violazione di legge, un travisamento del fatto e
un difetto di motivazione in ordine all’affermazione della propria penale
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per tardività.
2. In fatto, si osserva come l’impugnata sentenza, emessa il 7 marzo
2013 sia stata depositata nella medesima data, ai sensi dell’articolo 544, comma
1 cod.proc. pen..
La sentenza risulta, poi, notificata all’imputato contumace il 17 settembre
2013 come attestato dalla Cancelleria in calce alla sentenza stessa.
Di talché, da tale data avrebbero dovuto decorrere
i quindici giorni
previsti per il ricorso dall’articolo 585, comma 1 lettera a) cod.proc.pen. con
scadenza, quindi, al 2 ottobre 2013.
Ecco, quindi, che la proposizione del ricorso per cassazione il 3 ottobre
2013 mediante deposito presso il Tribunale di Napoli appare essere tardiva
rispetto al dianzi indicato termine finale.
3.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali nonché ad una somma in
favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,