Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34673 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34673 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALA MARINEL GEANI N. IL 08/12/1986
avverso la sentenza n. 3264/2010 GIUDICE14eS11{1
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PRELIMINARE di AREZZO, del 27/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/06/2013

Osserva

Ricorre per cassazione Baia Marinel Geani avverso la sentenza emessa in data 27.9.2011 ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Arezzo con la quale veniva applicata al
predetto, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, la pena concordata
di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 600,00 di multa per il delitto di furto pluriaggravato.
Deduce il vizio motivazionale poichè la sentenza era stata redatta tramite modulo prestampato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi aspecifici e non consentiti nella presente

Invero il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. perché il motivo è
privo del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza
alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata. Peraltro, non appare affatto che la
sentenza sia stata compilata su un modulo prestampato la cui adozione, comunque, non è certo
vietata.
Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurímis, Cass. pen. Sez. Un.,
n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di
specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.6.2013

sede di legittimità.

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