Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34672 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34672 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUERRINI MARCO N. IL 10/02/1959
avverso la sentenza n. 2622/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/06/2013

Osserva

Ricorre per cassazione Guerrini Marco avverso la sentenza emessa in data
16.1.2012 dalla Corte di Appello di Genova che confermava quella in data
18.12.2007 del Tribunale di Genova che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva
riconosciuto il predetto colpevole del reato di cui all’art. 624 bis c.p.,
condannandolo, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla
pena, condonata, di mesi dieci di reclusione ed C 500,00 di multa.

giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti sulla contestata recidiva,
assumendo che la medesima era stata erroneamente ritenuta reiterata e non già
semplice, quale contestata e ritenuta in primo grado; inoltre era stata
erroneamente esclusa l’eccepita prescrizione per effetto della recidiva ex art. 99,
IV comma c.p.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
La recidiva ritualmente contestata e ritenuta sia in primo grado che nell’impugnata
sentenza è quella reiterata attese le condanne riportate per i delitti di simulazione
di reato e di furto.
Inoltre, la recidiva reiterata, contestata e ritenuta dal giudice, ha natura di
circostanza aggravante ad effetto speciale rilevante ai fini del tempo necessario
alla prescrizione con conseguente allungamento dei termini prescrizionali (Cass.
pen. Sez. II, n. 40978 del 21.10.2008, Rv. 242245), sicchè il termine
prescrizionale è stato correttamente calcolato dalla Corte territoriale in 15 anni sia
secondo l’attuale normativa sia secondo quella in vigore all’epoca del fatto
(18.7.2003).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.6.2013

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato

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