Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34671 del 09/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 34671 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

SCfrT£4/2 A
1~~,
sul ricorso proposto da:
FINESSI GIANNI N. IL 21/11/1950
avverso la sentenza n. 6/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

FATTO E DIRITTO

Finessi Gianni ricorre avverso la sentenza 4.2.13 del Tribunale di Ferrara che ha confermato quella,
in data 15.6.11, del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per il reato di ingiurie,
alla pena di C 300,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

erroneamente escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2 dell’art.599 c.p.,
senza considerare che la p.o. Gualtieri Isabella aveva accusato poco prima il Finessi di avere ‘un
atteggiamento poco onesto’, circostanza confermata dalla teste Milani Simonetta, figlia della p.o., e
che costituiva il ‘fatto ingiusto’ al quale aveva replicato l’imputato.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere il giudice
di appello illogicamente ritenuto non ingiuste le frasi pronunciate dalla p.o., in risposta alle quali il
Finessi, nell’immediatezza, aveva reagito nei termini di cui all’imputazione in ragione del
turbamento emotivo suscitato dalle accuse della Gualtieri.
In data 5.6.14 la p.o. Guaitici, per mezzo del procuratore speciale, ha provveduto a rimettere la
querela nei confronti del Finessi, il quale ha contestualmente accettato la remissione, come risulta
dai relativi verbali allegati dal difensore dell’imputato, Avv. Mario Linguerri, alla richiesta —
depositata presso la cancelleria di questa sezione il 6.6.14 – di annullamento senza rinvio ai sensi
dell’art.620, comma 1, lett.a) c.p.p.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale remissione della querela da parte di Gualtieri Isabella, cui
è seguita la contestuale accettazione da parte di Finessi Gianni, impone l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata per essere il reato ascritto al Finessi estinto ai sensi dell’art.152 c.p.
Le spese processuali devono per legge essere poste a carico del querelato.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge per avere il giudice di appello

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Roma, 9 giugno 2014

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