Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34671 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34671 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSIDDA SIMONE N. IL 11/07/1978
avverso l’ordinanza n. 79/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 05/06/2013

(zMotivi della decisione

La Corte di Appello di Roma, con ordinanza resa
all’udienza camerale del giorno 9.02.2012 rigettava
l’istanza di riparazione presentata da Massidda Simone
per ingiusta detenzione dal 27/01/2004 al 18/02/2005 in
regime di custodia in carcere e dal 19.02.2005
perché

sospettato del delitto previsto dall’articolo 74, commi
1,2,3,4 d.PR.309/90, delitto da cui lo stesso era stato
assolto dalla Corte di appello di Roma con sentenza in
data 21.04.2009, divenuta irrevocabile il 26.10.2009.
Massidda Simone proponeva quindi ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza di cui sopra e concludeva chiedendo
di volerla annullare con l’adozione dei provvedimenti
conseguenti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze presentava
memoria in cui chiedeva di dichiarare inammissibile il
ricorso ovvero di respingerlo.
Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata con un unico
motivo per violazione degli articoli 314 e seguenti
c.p.p. in relazione all’articolo 606 lett.b) ed e)
cod.proc.pen..
Si lamentano in sostanza vizi di motivazione dell’atto,
consistenti in una errata valutazione della condotta del
ricorrente, in quanto, a suo avviso, la Corte

all’8.06.2005 in regime di arresti domiciliari

territoriale, non poteva ritenere sussistente il dolo o
la colpa grave, impeditivi del riconoscimento del diritto
all’equa riparazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze presentava
tempestiva memoria e concludeva chiedendo di dichiararsi
inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo.
Il proposto ricorso è inammissibile poiché è stato
sottoscritto dalla parte personalmente.

P7

P
Tanto premesso osserva la Corte che il presente ricorso è
stato proposto dalla parte personalmente e non già da
difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
Cassazione. La giurisprudenza di questa Corte sul punto è
concorde nel ritenere che ” in tema di riparazione per
ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione avverso la
decisione della Corte di appello deve essere proposto, a

pena di inammissibilità, da un difensore iscritto
nell’albo speciale della cassazione, e non può essere
sottoscritto personalmente dall’interessato, a nulla
rilevando che la sottoscrizione sia autenticata in calce
da un difensore iscritto nel predetto albo” (cfr. Cass.,
Sez.4, Sent. n.13197 del 28.03.2008; Cass., Sez.4, Sent.
N.41636 del 3.11.2010, Rv.248449).
è coerente con quanto

Questo principio di diritto

sancito, in subiecta materia, dalle SS.UU. di questa
Corte con statuizione del 24.09.2001 con cui è stato
stabilito che l’unica deroga alla disposizione generale
secondo cui la proposizione del ricorso per cassazione è
riservata ad un avvocato iscritto nell’albo speciale
della cassazione è quella prevista dall’art.571 c.1
c.p.p. che riconosce al solo imputato la facoltà di
proporre personalmente l’impugnazione.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di
sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale
sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

fili

e
Dichiara

inammissibile

il

ricorso e condanna

il

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.

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