Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34670 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34670 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTA ROBERTO N. IL 15/06/1934
avverso la sentenza n. 43/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Costa Roberto ricorre avverso la sentenza 27.2.13 del Tribunale di Ferrara che ha confermato
quella, in data 21.12.11, del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per il reato di
lesioni, alla pena di € 600,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte
civile.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,

responsabilità sulle affermazioni del teste Caselli Fabio, il quale però non poteva essere ritenuto
attendibile in quanto legato da un rapporto di lavoro ‘non ufficiale’ alla parte civile.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere il
giudice di appello espresso un percorso argomentativo alternativo a quello del primo giudice, senza
considerare che era stata la parte civile, nel corso degli anni, a perseguitare l’imputato, causandogli
un perdurante stato di ansia, con ogni genere di iniziativa processuale, di natura civilistica e
penalistica.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Costa, proprietario di un fondo finitimo con
quello della parte civile Marangoni Maurizio, riposi sulle dichiarazioni del teste Caselli secondo
cui, mentre con il proprio trattore stava procedendo alla pulizia del fossato a confine tra i due fondi,
il Costa, sopraggiunto e dettosi contrario a tale attività, aveva gettato a terra con una spinta il
Marangoni che nell’occorso aveva riportato le lesioni di cui alla documentazione sanitaria in atti.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., per avere i giudici basato l’affermazione di

Non si ritiene di dover liquidare alcunché in favore della costituita parte civile, non potendosi
considerare, quella presentata presso questa cancelleria in data odierna, una memoria in
esplicazione di attività defensionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 9 giugno 2014

della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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