Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34668 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34668 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMAS MANOLO N. IL 08/05/1978
avverso la sentenza n. 712/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Palmas Manolo ricorre avverso la sentenza 15.5.13 della Corte di appello di Cagliari-sezione
distaccata di Sassari che ha confermato quella, in data 16.4.09, del Tribunale di Sassari con la quale
è stato condannato, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, all’esito di giudizio
abbreviato e ritenuta la contestata recidiva, alla pena di mesi dieci di reclusione ed € 200,00 di
multa.

comma l, lett.b) ed e) c.p.p., per avere erroneamente i giudici considerato la condotta dell’imputato
come quella del c.d. palo, in luogo di una condotta di mera attesa, nulla potendo significare che il
Palmas avesse con sé il telefono cellulare del coimputato (non ricorrente) Concas Mario, il quale
peraltro si era assunto l’esclusiva responsabilità del reato.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già avanzate con l’atto di
appello e compiutamente disattese dai giudici di secondo grado, deve essere dichiarato
inammissibile, sia perché tendente ad una diversa ricostruzione dei fatti attraverso una nuova
valutazione del materiale probatorio in atti, non consentita in sede di legittimità, sia in quanto
manifestamente infondato, avendo il giudice di appello, con motivazione congrua ed immune da
profili di illogicità o contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dell’ imputato riposi non
su ipotesi o congetture — come paventato dalla difesa – , ma sull’essere stato notato dai carabinieri
che, intervenuti nei pressi dell’istituto scolastico in cui Concas Mario, trasportato sulla moto
condotta dal Palmas, era stato visto entrare con ‘qualcosa’ in mano (poi rivelatosi un grosso
scalpello con cui il Concas stava ‘armeggiando’ su un apparecchio distributore di bevande), aveva
telefonato immediatamente al coimputato alla vista dei carabinieri.
Del tutto correttamente, quindi, il comportamento tenuto dal Palmas è stato ritenuto integrare il
reato di concorso in tentato furto, sia perché il predetto è sopraggiunto assieme al Concas il quale è
sceso dalla moto impugnando lo scalpello ed entrando nell’istituto scolastico, sia in quanto subito
dopo ha svolto la funzione di ‘palo’ tanto da telefonare al coimputato proprio al momento del
sopraggiungere dei carabinieri.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsb e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 9 giugno 2014

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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