Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34666 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34666 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACCARE FRANCO N. IL 09/02/1958
avverso la sentenza n. 1/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Maccare Franco ricorre avverso la sentenza 3.6.13 del Tribunale di Brescia che ha confermato
quella, in data 12.11.12, del Giudice di pace di Breno con la quale è stato condannato, per il reato di
cui agli artt.81, 594 c.p., alla pena di € 700,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore
della costituita parte civile Maccare Gabriele.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

l’esimente della reciprocità delle ingiurie, di cui all’art.599, comma 1, c.p., dal momento che anche
la p.o. aveva rivolto frasi offensive a causa dei rancori che nutriva con il fratello per questioni
ereditarie non risolte.
Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per avere il teste oculare riferito che
l’imputato aveva detto, due o tre volte, solo la parole ‘ladro’, epiteto che non poteva ritenersi
costituire ingiuria, alla luce degli odierni standards di sensibilità sociale e del contesto in cui era
stata pronunciata, caratterizzato dalla questione dell’eredità materna.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in ragione della
scarsa attendibilità della p.o. e del teste esaminato, il quale aveva peraltro riferito solo sul primo dei
due episodi ritenuti dai giudici, insussistente dovendo quindi ritenersi quello del 19.11.08.
Con il quarto motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, trattandosi
comunque di un fatto di lieve entità, e, con il quinto ed ultimo motivo, la mancata concessione del
beneficio di cui all’art.163 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso si tende a
sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento
del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, sia perché
manifestamente infondato, avendo il giudice di appello, con motivazione del tutto congrua ed
immune da vizi di legittimità, evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente riposi
anzitutto sulle dichiarazioni della p.o. — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – e del
teste Moles Marino.

violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p., per non avere il giudice di secondo grado ritenuto

Correttamente è stato ritenuto ravvisabile il reato di ingiuria, consistito nel proferire anche la parola
‘ladro’ da parte dell’imputato all’indirizzo del fratello, di giorno e in una pubblica piazza, lesiva
dell’altrui reputazione e non scriminata dalla semplice volgarità con cui la p.o. si era rivolta
all’imputato dicendogli ‘vai a cagare’, e del tutto legittimamente sono state negate all’odierno
ricorrente le attenuanti generiche, come pure il beneficio di cui all’art.163 c.p., in considerazione,

applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che la difesa abbia peraltro prospettato in
questa sede elementi di segno favorevole non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

tra l’altro, dei precedenti specifici, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed

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