Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34666 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34666 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FALBO RAFFAELE N. IL 03/01/1973
avverso la sentenza n. 848/2011 TRIBUNALE di CROTONE, del
18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 05/06/2013

– 9 AGO 2013
Il

FuntIonario Giudiaittrio

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I

Falbo Raffaele, imputato in ordine al reato di cui agli
articoli 624,625 n.2, 5 e 7,110 c.p., propone ricorso in
cassazione avverso la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di
legge e difetto di motivazione in quanto, a suo avviso, il
giudice avrebbe dovuto ritenere insussistenti le
contestate aggravanti e per violazione dell’art.535 c.p.p.
in quanto il giudice di prime cure, nell’applicare la
pena, non avrebbe dovuto condannarlo al pagamento delle
spese della custodia cautelare sofferta.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3,
c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale
genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina).
Per quanto attiene poi al secondo motivo di ricorso, si
osserva che la costante giurisprudenza di questa Corte ha
ritenuto che le spese della custodia cautelare sofferta
non rientrano nelle spese processuali e pertanto
l’imputato deve essere condannato al pagamento delle
stesse anche nel caso di sentenza emessa ex art.444
c.p.p..
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Fatto e diritto

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma d
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2013

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