Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34665 del 09/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34665 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AKRIMI ASSIA N. IL 29/04/1991
avverso la sentenza n. 2069/2013 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 09/06/2014
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata ad Akrimi Assia, per i reati di furto con strappo
aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, evasione e rifiuto di fornire le proprie
mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge in
ordine al mancato proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere anche per eccessività della
pena (peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media); il che, in
linea con il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa
di inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez.
H 21 maggio 2003 n. 27930);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
1
generalità la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni uno
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore