Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34665 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34665 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LASORSA LUIGI N. IL 24/10/1979
avverso l’ordinanza n. 1675/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
17/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 05/06/2013

In fatto e in diritto

Lasorsa Luigi- giudicato responsabile del reato di cui
agli articoli 110,624 e 625 n.2 e 7 c.p. con sentenza
del 20.04.2009 del Tribunale di Trani- sezione
distaccata di Ruvo di Puglia – ha proposto ricorso
per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data

dichiarava l’inammissibilità dell’appello da lui
proposto per aspecificità dei motivi, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge in relazione
all’art.591 c.p.p., in quanto sarebbe stato violato il
principio del contraddittorio, non potendo la
declaratoria di inammissibilità dell’appello essere
pronunciata de plano.
Il ricorso è inammissibile.
Correttamente

infatti

la Corte territoriale ha

dichiarato l’inammissibilità dell’appello in
considerazione della aspecificità dei motivi che non
hanno messo il giudice di secondo grado in condizione
di individuare le effettive doglianze del ricorrente a
fronte delle argomentate ragioni poste a fondamento
della decisione impugnata, dal momento che il rito
camerale non pregiudica la sussistenza del
contraddittorio tra le parti.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

17.11.2011 con la quale la Corte di appello di Bari

(^3

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,nella Camera di Consiglio del 5

giugno 2013.

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