Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34663 del 09/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34663 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URSACHE LACRAMIOARA IRINA N. IL 24/02/1989
avverso la sentenza n. 4382/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/06/2014

o

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata ad Ursache Lacramioara, per il reato di furto
aggravato continuato la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputata, a mezzo del proprio difensore, senza indicare alcuna doglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 581 e 591 cod.proc.pen. in quanto la ricorrente ha pensato
bene di non indicare, all’atto dell’impugnazione, motivi di doglianza avverso
l’impugnata sentenza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.

mesi otto di reclusione ed euro 140,00 di multa;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA