Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34660 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34660 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORETTI ANGELO N. IL 18/12/1948
avverso la sentenza n. 2037/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/06/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia ha

sostanzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Moretti Angelo per il reato di tentato furto in abitazione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione illogica in merito alla mancata applicazione dell’attenuante di cui
all’articolo 62 n. 4 cod.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto con riguardo al
diniego della concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen.,
trattasi di doglianza che, per un verso, non tiene conto della pur esistente logica
e coerente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro
verso, non contiene alcuna indicazione circa la necessità di dover mutare
l’insegnamento sul punto di questa Corte di legittimità; invero, nei reati contro il
patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é
applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza,
dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato
fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa
sarebbe stato di rilevanza minima (v. Cass. Sez. Un. 28 marzo 2013 n. 28243);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.

l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una

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