Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34660 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34660 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDETTA EDUARDO N. IL 03/09/1971
avverso la sentenza n. 7468/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;

Data Udienza: 05/06/2013

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Mendetta
Eduardo – giudicato responsabile del delitto di cui agli
articoli 81 cpv,624,625 n.2 c.p.: fatto accertato in Napoli
in data 28.10.2004 – ha proposto, a mezzo del suo
difensore, ricorso per cassazione, chiedendone

illogicità della motivazione.
Alla dichiarazione del motivo, peraltro, non segue alcuna
specificazione che ponga il giudice della impugnazione nella
condizione di conoscere la doglianza nel suo indirizzo, nel
suo oggetto, nella sua tessitura argomentativa.
L’impugnazione è così priva sia della individuazione dei
capi o punti della decisione ai quali vorrebbe riferirsi,
sia della indicazione specifica delle ragioni di diritto
che sorreggono il richiesto annullamento. Il ricorso non
propone alcuna questione alla quale il giudice di
legittimità sia messo in condizione di rispondere.
In forza dell’art. 581 co. l^ lett c) e 591 cpp e 606 co.
3^ cod. proc.pen. un tale ricorso deve essere detto
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
a titolo di sanzione

ammende, della somma di euro 1.000

di causa di inammissibilità

pecuniaria, trattandosi

e quindi a colpa,

riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso

Costituzionale

(cfr. Corte

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

del

sent. n.

l’annullamento per mancanza, contraddittorietà e manifesta

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.

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