Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3466 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3466 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANNERI GRAZIA N. IL 04/10/1988
avverso la sentenza n. 735/2011 TRIBUNALE di CATANIA, del
15/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio per prescrizione;

ZULQ, per raTarte
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Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 15/03/2011 il Tribunale di Catania in composizione monocratica
ha dichiarato Gianneri Grazia colpevole del reato di cui all’art.116, commi 1 e 13,
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 per aver condotto, in data 15 maggio 2009, il
veicolo targato D320326 benché sprovvista di patente di guida, mai conseguita,
condannandola alla pena di euro 4.000,00 di ammenda.

trasmesso alla Corte di Cassazione con ordinanza della Corte di Appello di
Catania, datata 14 maggio 2014, ai sensi degli artt.593 e 568 cod. proc. pen.,
censurando la sentenza impugnata per erronea ed incompleta indicazione della
data del fatto, che nella notizia di reato datata 17 febbraio 2009 viene indicata
nel 15 maggio 2009 con indeterminatezza del fatto contestato e conseguente
obbligo di pervenire ad una pronuncia assolutoria, nonché per omesso
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l’imputata sia
stata ritenuta meritevole dei benefici della sospensione condizionale della pena e
della non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di
privati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso proposto da Grazia Gianneri non presenta profili di

inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di condanna qui
impugnata è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla
legge per il reato contestato in base al combinato disposto degli artt. 156,160 e
161 cod.pen., come modificati con 1.5 dicembre 2005, n.251.

2. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
dell’imputata. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In
presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2,
cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu oculi, che a
quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
2

2. Grazia Gianneri, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto appello,

accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009,
Tettannanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto
dall’art.129, comma 2, cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali
possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di
innocenza dell’imputata impone l’applicazione della causa estintiva.

3. Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione
Così deciso il 19/12/2014

confronti di Gianneri Grazia, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.

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