Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34659 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34659 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROVATO ANGELO N. IL 27/07/1969
avverso la sentenza n. 331/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Trovato Angelo ricorre avverso la sentenza 14.5.13 della Corte di appello di Catania che ha
confermato quella, in data 19.4.11, del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di bancarotta fraudolenta aggravata, concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni tre
e mesi sei di reclusione, oltre le pene accessorie di legge.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

espresse con l’atto di impugnazione, come pure relativamente alla ordinanza con la quale era stata
rigettata la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, sulla base delle non novità dei
documenti di cui si era chiesta la produzione e della decidibilità allo stato degli atti.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, dal momento che la Corte di appello, con motivazione congrua ed immune dai lamentati
profili di illegittimità, ha evidenziato come la responsabilità dell’imputato, titolare della fallita s.r.l.
Euro Export, derivi — secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza e riferito anche dal curatore
fallimentare — dal mancato rinvenimento dei beni e delle liquidità della fallita, in una con l’assenza
di documentazione contabile che aveva reso impossibile la ricostruzione della consistenza
aziendale.
Tale compendio probatorio, con motivazione adeguata, è stato ritenuto satisfattivo e non
necessitante della richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, trattandosi peraltro — ha
rimarcato la Corte di merito – .
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, del tutto legittimamente è stato negato il richiesto
giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, in assenza di elementi di segno positivo,
peraltro non evidenziati neanche in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett. e) c.p.p., assumendo mancanza di motivazione con riferimento alle doglianze

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 9 giugno 2014

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