Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34659 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34659 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZARIC DRAGAN N. IL 23/04/1963
avverso la sentenza n. 651/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 05/06/2013
P1
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Zaric
Dragan – giudicato responsabile del delitto di cui
all’articolo 186, comma 2, del Codice della Strada: fatto
commesso in Roma in data 30.04.2006 – ha proposto, a mezzo
del suo difensore, ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla concessione dei benefici di
cui agli articoli 163 e 175 c.p..
Il ricorso censura la sentenza impugnata perché, a suo
avviso, la Corte di appello non gli avrebbe concesso i
benefici senza tenere conto di elementi quali la sua
incensuratezza, la giovane età e il buon comportamento
processuale.
Il predetto motivo peraltro, oltre che non specifico, non
era mai stato dedotto in appello.
In forza dell’art. 581 co. 1^ lett c) e 591 cpp e 606 co.
3″ cod. proc.pen. un tale ricorso deve essere detto
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000
di causa di inammissibilità
pecuniaria, trattandosi
riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso
a titolo di sanzione
(cfr. Corte
e quindi a colpa,
Costituzionale
del
sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
o
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.