Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34658 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34658 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FONTANA DANIELE N. IL 23/12/1953
avverso la sentenza n. 1348/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Fontana Daniele ricorre avverso la sentenza 20.6.13 della Corte di appello di Brescia che ha
confermato quella, in data 13.2.13, del Tribunale di Crema con la quale è stato condannato, per i
reati di lesioni aggravate (capo A) e porto abusivo di una forbice (capo B), unificati ex art.81 cpv.
c.p., alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

trattamento sanzionatorio, neanche con riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., né quanto alla
negazione delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché le doglianze
rappresentate in questa sede rappresentano un novum rispetto a quanto devoluto al giudice di
appello dall’imputato, il quale in tale sede si è doluto solo del trattamento sanzionatorio e della
mancata concessione dell’attenuante della provocazione.
I motivi di ricorso, pertanto, trovano in questa sede la preclusione di cui all’ultima parte del comma
3 dell’art.606 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

comma 1, lett.b), c) ed e) c.p.p., per non avere i giudici di secondo grado motivato circa il

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