Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34658 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34658 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RANIERI PIETRO N. IL 08/09/1978
avverso la sentenza n. 2867/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL

Data Udienza: 05/06/2013

Fatto e diritto

ex
Il ricorso oltre che generico è inammissibile,
articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati.
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale
genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino;
Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina).
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma d
euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2013
e

Ranieri Pietro, imputato in ordine al reato di cui agli
articoli 110, 624 bis c.p., propone appello trasmesso
tempestivamente a questa Corte di cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena emessa dal
Tribunale di Foggia in data 25.08.2011, deducendo difetto
di motivazione in punto di responsabilità e con
riferimento al trattamento sanzionatorio.

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