Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34657 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34657 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENTINI MARIA N. IL 13/05/1962
avverso la sentenza n. 28/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
17/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Valentini Maria ricorre avverso la sentenza 17.6.13 del Tribunale di Taranto che ha confermato,
previa riqualificazione dei fatti ai sensi degli artt.81-594, 581 c.p., quella del locale giudice di pace,
in data 11.1.12, con la quale è stata condannata, concesse attenuanti generiche, alla pena di €500,00
di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Confessa Giuseppe, liquidati in
complessivi €400,00.

comma 1, lett.e) c.p.p., per avere il giudice di secondo grado fondato l’affermazione di
responsabilità sulle dichiarazioni della p.o., non suffragate da altri elementi di prova, laddove
eccessivo era stato inoltre il trattamento sanzionatorio e iniqua era stata < la misura della riparazione connessa al danno morale della presunta vittima >.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze avanzate con l’atto di appello
e puntualmente disattese dal tribunale, deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dell’imputata riposi sulle dichiarazioni della
p.o. — la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , corroborate dal ‘vociare’ che nell’aula del
giudice di pace era stato sentito dal giudice stesso e dal suo cancelliere all’esito del processo che
aveva visto il Confessa essere assolto dal reato addebitato in danno della figlia dell’odierna
ricorrente, a conferma — ha non certo illogicamente ritenuto il giudice di secondo grado — che un
accadimento insolito (l’ingiuria seguita dallo schiaffo inferto dalla Valentini al Confessa) era
avvenuto.
Del tutto generiche si presentano, poi, le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alla
misura del risarcimento dei danni.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 9 giugno 2014

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