Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34656 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34656 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORALDO ANNA MARIA N. IL 27/04/1959
avverso la sentenza n. 19/2012 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE,
del 29/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Toraldo Anna Maria ricorre avverso la sentenza 29.4.13 della Corte di assise di appello di Lecce
con la quale, in parziale riforma di quella in data 22.6.12 del locale g.i.p., concesse attenuanti
generiche equivalenti alle ritenute aggravanti, è stata rideterminata la pena, per il reato di omicidio
preterintenzionale, in anni sei e mesi otto di reclusione.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

prevalenza, nonostante la manifestata volontà dell’imputata di risarcire il danno con l’intero
patrimonio suo e del marito ed il suo buon comportamento tenuto successivamente, anche in regime
di arresti domiciliari lavorativi, e considerato inoltre che l’elemento psicologico del reato era stato
caratterizzato da un impulso emotivo che aveva generato la perdita di autocontrollo nel corso di una
discussione con la vittima dalla quale era stata aggredita verbalmente.
Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 23.5.14, la ricorrente ha
chiesto che il ricorso non venga dichiarato inammissibile, in ragione della mancanza di motivazione
da parte della Corte territoriale circa la concessione delle attenuanti generiche non in regime di
prevalenza, pur riconoscendo la serietà della proposta risarcitoria consistita nella messa a
disposizione dei parenti più prossimi della vittima dell’intero patrimonio familiare.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, dal momento che il giudice di appello, con motivazione del tutto congrua ed immune da
vizi di illogicità, premesso che la vicenda andava inquadrata in una lite tra zia e nipote, all’esito
della quale quest’ultima aveva colpito la vittima ripetutamente con un corpo contundente
(verosimilmente un ombrello), determinandone la morte per arresto cardio-respiratorio per
sofferenza ipossica generalizzata miocardia, ha riconosciuto all’imputata le attenuanti generiche,
negate dal primo giudice, con il criterio dell’equivalenza.
Facendo corretto uso dei poteri discrezionali ad essa spettanti, la Corte di merito ha rilevato che, pur
non essendovi stato un formale risarcimento dei danni, tramite offerta reale, vi era stata una seria
proposta risarcitoria ed inoltre doveva essere positivamente apprezzato il comportamento

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere state le attenuanti generiche valutate con il criterio della

antecedente dell’imputata che si era sempre dedicata alla zia Toroldo Anna, persona portatrice di
minorazione fisica, psichica e sensoriale, elementi tutti — ha osservato conclusivamente la Corte
salentina — che potevano sì condurre al riconoscimento delle attenuanti di cui all’art.62-bis c.p., ma
solo con il criterio della equivalenza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

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