Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34654 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34654 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERIO GIOVANNI N. IL 29/05/1959
avverso la sentenza n. 14/2012 TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, de100/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Serio Giovanni ricorre avverso la sentenza 5.3.13 del Tribunale di Nocera Inferiore che ha
confermato quella, in data 15.5.11, del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per il
reato di cui all’art.594 c.p., alla pena di € 400,00 di multa e al risarcimento dei danni in favore della
parte civile Iovine Salvatore.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

previa correzione della data di commissione del reato, in quanto il fatto sarebbe stato commesso non
il 13.5.07, ma il 17.5.07, con conseguente pregiudizio difensivo per l’imputato.
Con il secondo motivo si sostiene non esservi stato un formale provvedimento di ammissione della
costituzione di parte civile e, con il terzo motivo, si lamenta mancanza di motivazione circa la
richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per esaminare sia l’imputato che la di lui
moglie D’Amore Silvana, la quale avrebbe potuto riferire .
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo in parte qua delle doglianze già formulate
con l’atto di appello e compiutamente disattese dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarato
inammissibile, in quanto manifestamente infondato, nonché generico con riferimento al primo
motivo, non essendo manifesto l’eventuale pregiudizio che una supposta diversa data di
commissione del reato possa aver comportato per le esigenze difensive dell’imputato, tanto da
rappresentare tale doglianza un novum dinanzi a questa Corte di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la valida costituzione di parte civile non dipende certo dal mancato
formale provvedimento di ammissione della stessa da parte del giudice, non dubitandosi della sua
rituale partecipazione al giudizio in assenza di comprovati vizi dell’atto di costituzione.
Infine, con motivazione del tutto adeguata, il giudice di appello ha da un lato sottolineato come
l’esame dell’imputato non sia stato assunto per l’assenza del medesimo nel corso del giudizio di
primo grado e, dall’altro, ha evidenziato la completezza e la concludenza dell’istruttoria

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per non essere stato rinotificato il decreto di citazione a giudizio,

dibattimentale, avendo le affermazioni della parte lesa trovato riscontro in quanto riferito dalla teste
Gambardella Lilia.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsDe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

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