Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34652 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34652 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIGRELLI ANTONINO N. IL 21/02/1968
MAZZANTI MARGHERITA N. IL 17/07/1960
avverso la sentenza n. 35/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Nigrelli Antonino e Mazzanti Margherita ricorrono avverso la sentenza 27.2.13 del Tribunale di
Ferrara che ha confermato quella, in data 3.4.12, del Giudice di pace di Cento con la quale sono
stati condannati, per i reati di ingiurie e lesioni loro rispettivamente ascritti, il Nigrelli alla pena di
€1.000,00 di multa e la Mazzanti a quella di € 300,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo,
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., per non avere il giudice di appello esplicitato le
contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dalla p.o. Govoni Claudio e quelle rese dal teste
Fenaroli, tutt’altro che ininfluenti, come ritenuto dal tribunale, e che avrebbero dovuto invece
condurre ad una sentenza assolutoria nei confronti dei due imputati.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non essere
state concesse le attenuanti generiche, negate senza considerare le circostanze in cui si erano svolti i
fatti, avendo comunque il Govoni impedito, al termine della manifestazione per il carnevale, sia
l’accesso che l’uscita dall’area, sì da far adirare tutti i presenti.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché tendenti ad una
diversa ricostruzione dei fatti attraverso una nuova valutazione del materiale probatorio in atti, non
consentita in sede di legittimità, sia in quanto manifestamente infondati, avendo il giudice di
appello, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o contraddittorietà, evidenziato
come la responsabilità degli imputati riposi sulle dichiarazioni della p.o. corroborate, oltre che dalle
risultanze di cui alla certificazione sanitaria in atti, da quelle rese dai teste presenti (Fenaroli e
Danieli) secondo cui nel corso di un diverbio tra le parti, la Mazzanti aveva ingiuriato il Govoni
mentre il Nigrelli, che accompagnava la donna, violentemente lo spingeva a terra causandogli in tal
modo le lesioni poi refertate, laddove — ha specificato il giudice di appello — le divergenze circa il
momento in cui erano arrivati i soccorsi erano ininfluenti ai fini della responsabilità degli imputati, i
quali — ha ancora rimarcato il tribunale — mai avevano negato di essere entrati in contatto con il
Govoni.

,

Del tutto legittimamente, poi, sono state negate agli imputati le attenuanti generiche in
considerazione della assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza da parte degli stessi a fronte della
gravità degli epiteti ingiuriosi proferiti e dell’entità delle lesioni cagionate alla p.o., senza che
peraltro i ricorrenti abbiano in questa sede prospettato concreti elementi di segno positivo non
valutati dai giudici di merito.

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese

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