Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34650 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34650 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI FEDE SETTIMO N. IL 01/08/1978
avverso la sentenza n. 813/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Di Fede Settimo ricorre avverso la sentenza 9.5.13 della Corte di appello di Caltanissetta con la
quale, in parziale riforma di quella in data 20.1.10 del locale tribunale, emessa a seguito di giudizio
abbreviato, esclusa l’aggravante di cui all’art.625 n.2 c.p., è stata ridotta la pena, per il reato di
tentato furto aggravato in concorso, a mesi sei di reclusione ed C 100,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

responsabilità solo sulle dichiarazioni della p.o., Raia Giuseppe, senza analizzare la
<'consapevolezza', intesa in senso tecnico-giuridico, quale coscienza e volontà dell'imputato di partecipare al delitto contestatogli >, dal momento che non vi era alcuna prova che il Di Fede, il
quale si trovava all’interno della vettura, fosse a conoscenza del furto che stavano perpetrando i
presunti complici.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per essere stata ritenuta l’aggravante di cui
all’art.625 n.7 c.p. nonostante il furgone in questione fosse privo di merce, in quanto la stessa p.o.
aveva riferito di essere scesa dal furgone per consegnare il plico alla gioielleria.
Esclusa pertanto la contestata aggravante — conclude la difesa — doveva essere ritenuto il tentato
furto semplice con declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso si tende a
sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento
del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, sia perché
manifestamente infondato, avendo i giudici di appello, con motivazione del tutto congrua ed
immune da vizi di legittimità, evidenziato come la responsabilità dell’imputato riposi sul chiaro
riconoscimento del Di Fede, operato dalla p.o. Raia Giuseppe, come una delle persone che a bordo
di una vettura BMW, guidata propria dall’odierno ricorrente, si erano allontanate dopo il tentativo
di furto ai danni del suo furgone, materialmente commesso da Mazzola Giovanni (non ricorrente) il
quale era stato sorpreso mentre stava forzando lo sportello del furgone.

violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., per avere i giudici basato l’affermazione di

Correttamente, poi, è stata ritenuta sussistente l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p., avendo
l’azione furtiva avuto di mira gli oggetti contenuti nel furgone, a nulla rilevando — per poterla
escludere — che il Raia fosse sceso dal predetto mezzo per consegnare un plico, non essendo
risultato che tale plico fosse l’unico custodito nel furgone e che quindi detto mezzo fosse vuoto al
momento dell’azione dei malviventi.

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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