Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3465 del 19/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3465 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Sebastianelli Giuseppe n. il 23/11/1966
avverso la sentenza n. 4066/2013 pronunciata dalla Corte d’appello di
Milano il 7/6/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 19/12/2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. M.G. Fodaroni, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito l’avv.to D. Ceci del foro di Roma che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 7/6/2013, la Corte d’appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza in data 9/11/2012, con la quale il Tribunale di
Milano ha condannato Giuseppe Sebastianelli alla pena di tre mesi di arresto ed
euro 1.500,00 di ammenda, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 1,58 e 1,84 g/I), commesso in Milano,
1’8/10/2008.

ricorso per cassazione l’imputato sulla base di tre motivi d’impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere
la corte territoriale deciso sul ricorso in appello dell’imputato nonostante l’assenza in giudizio del relativo difensore fiducia, non avendo quest’ultimo ricevuto
l’avviso del provvedimento di fissazione della nuova udienza di discussione (differita per il legittimo impedimento dello stesso), siccome irritualmente comunicato attraverso il difensore d’ufficio.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione da cui
sarebbe affetta la sentenza impugnata, per avere i giudici del merito omesso di
rilevare l’avvenuta verifica del tasso alcolemico del Sebastianelli a una significativa distanza di tempo dal momento del presunto fatto di reato, con la conseguente obiettiva incertezza circa l’effettiva consumazione dell’illecito, tenuto conto dell’andamento della curva alcolemica a partire dal momento dell’assunzione
dell’alcool.
Da ultimo, l’imputato si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa
la corte territoriale, per aver omesso di rilevare l’avvenuta coartazione fisica subita dall’imputato nella sottoposizione al test alcolemico, con la conseguente invalidità delle relative risultanze.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente, osserva il collegio come il reato per il quale l’imputato è
stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi di un’ipotesi di guida
in stato di ebbrezza commessa alla data dell’8/10/2008.
Al riguardo, ritenuto che l’odierno ricorso avanzato dall’imputato non appare
manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra
natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato,
l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti
al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza
del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in

2

2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto


modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia
assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129
c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e
obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correla-

Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine
di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti processuali,
senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo
stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova
di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede
il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass.,
n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte
– anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze
di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni
di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p..
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all’imputato estinto
per prescrizione.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata perché
estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2014.

zione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA