Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34645 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34645 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAFFIRO GIOVANNI N. IL 24/06/1967
avverso la sentenza n. 145/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Zaffiro Giovanni ricorre avverso la sentenza 7.10.13 della Corte di appello di Cagliari che ha
confermato quella, in data 16.10.09, del locale G.u.p. con la quale è stato condannato, per il reato di
. furto aggravato in abitazione, concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata
recidiva, alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 500,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

alcun dato probatorio concreto che potesse ricondurre alla persona dello Zaffiro l’autore del furto
nell’appartamento della p.o. Cadelano, tranne il possesso della refurtiva, punibile però ai sensi del
comma 2 dell’art.648 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso si tende a
sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento
del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, sia perché
manifestamente infondato, avendo il giudice di appello, con motivazione del tutto congrua ed
immune da vizi di legittimità, evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente riposi
anzitutto sull’avvenuto riconoscimento, come propri, da parte della p.o., degli oggetti rubatigli e di
cui l’imputato è stato trovato in possesso al momento del fermo da parte dei carabinieri, avvenuto —
hanno precisato i giudici di appello — dopo una rocambolesca fuga a poca distanza temporale dalla
perpetrazione del furto.
Inoltre, l’imputato è stato trovato in possesso anche degli attrezzi utilizzati per la rottura della
finestra dell’abitazione della parte lesa e pertanto — hanno concluso correttamente i giudici di
appello — era rimasto provato che a commettere il furto nell’abitazione di Cadelano Massimo era
stato Zaffiro Giovanni.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per essere la responsabilità basata su indizi, senza l’indicazione di

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

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