Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34644 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34644 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOSARELLO LUCIANO N. IL 07/02/1948
avverso la sentenza n. 161/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza dell’Il gennaio 2013, ha
sostanzialmente confermato, riducendo la pena per la concessione delle
attenuanti generiche prevalenti, la sentenza di primo grado con la quale Tosarello

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, lamentando:
a)

una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione

all’affermazione della penale responsabilità;
b) una violazione di legge ed una motivazione illogica in merito alla
quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

In primo luogo perché nelle doglianze avanti questa Corte si

prospettano le medesime questioni che hanno formato oggetto del giudizio di
appello e sulle quali è stata data concreta e logica risposta.
Inoltre, le censure che, pur concretandosi formalmente in denunce di
legittimità tendono ad ottenere un riesame dei fatti, al fine d’una ricostruzione
alternativa degli stessi rispetto a quella correttamente prescelta dal Giudice di
merito (v. pagina 18 della motivazione), sfuggono al controllo in sede di
legittimità.
3. Che, del pari, la quantificazione della pena, in quanto non illegale,
sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di
circostanze di fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità. A ciò
si aggiunga come le attenuanti generiche siano state già concesse in misura
prevalente rispetto alla contestata aggravante per cui la pena è veramente
contenuta nei minimi di legge.
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata la vicenda
processuale, si stima equo fissare in euro 1.000,00.

1

Luciano era stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta.

P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.

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