Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34638 del 09/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34638 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUONAIUTO FRANCO N. IL 07/12/1985
STORTO CIRO N. IL 27/01/1973
avverso la sentenza n. 6911/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/06/2014
Buonaiuto Franco e Storto Ciro ricorrono avverso la sentenza 7.12.12 della Corte di appello di
Napoli con la quale, in riforma di quella in data 2.5.12 del G.i.p. di Torre Annunziata, è stata
rideterminata la pena, per i reati loro ascritti, per il Buonaiuto in anni tre, mesi sei di reclusione ed
€1.200,00 di multa e per Storto in anni cinque di reclusione ed € 1.400,00 di multa.
Deducono i ricorrenti, con due distinti atti di identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1,
art.129 c.p.p., obbligo disatteso dalla Corte di merito nonostante la rinuncia da parte della difesa ai
motivi di appello.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia perché
manifestamente infondati, essendosi la Corte partenopea correttamente limitata, secondo il
devolutum
sottoposto alla sua cognizione dai difensori dei due odierni ricorrenti, alla
rideterminazione della pena per effetto della applicazione del disposto di cui all’art.63, comma 4,
c.p., con riduzione della stessa.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014
lett.b) ed e) c.p.p. per omessa motivazione circa la insussistenza di cause di proscioglimento ex