Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34637 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34637 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCOTTI SALVATORE N. IL 13/04/1991
TESTA LUIGI N. IL 27/06/1989
ERNANO ANTONIO N. IL 21/07/1977
CAPOCCIA GIUSEPPE N. IL 04/40/1989
avverso la sentenza n. 1993/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Capoccia Giuseppe, Emano Antonio, Testa Luigi e Scotti Salvatore ricorrono avverso la sentenza
10.7.13 della Corte di appello di Napoli con la quale, in riforma di quella, in data 17.12.12, del
locale g.u.p. , è stata ridotta la pena, per il reato di cui agli artt.110,112 n.1, 610, comma 2, c.p. in
relazione all’art.339 c.p., 7 1.n.203/91, ad anni tre e mesi due di reclusione ciascuno.
Deducono i ricorrenti Emano e Capoccia violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non

generiche.
Anche Scotti lamenta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena nel
minimo edittale, mentre Testa deduce anch’egli violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per
mancata motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche.
Osserva la Corte che i ricorsi, oltre che generici, sono manifestamente infondati, in quanto
legittimamente, nel fare riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p. che hanno determinato il
trattamento sanzionatorio, sono state negate anche dai giudici di appello le attenuanti generiche,
atteso che, a fronte della gravità dei fatti (imputati che hanno fatto irruzione, armati, all’interno
dell’esercizio commerciale della p.o. dopo averne circondato l’ingresso), vi è stata solo una tardiva
ammissione di responsabilità da parte dei prevenuti, neanche accompagnata però — ha rimarcato la
Corte partenopea – da dichiarazioni ulteriori circa la matrice dei fatti ovvero da comportamenti
denotanti resipiscenza e senza che gli odierni ricorrenti abbiano in questa sede evidenziato concreti
elementi di segno positivo, al riguardo, non valutati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

avere i giudici di appello, erroneamente e senza alcuna motivazione, concesso le attenuanti

P.Q.M.
Dichiara inanunissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di

e 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 9 giugno 2014

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