Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34636 del 09/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34636 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CURCIO MAURIZIO N. IL 03/05/1970
avverso la sentenza n. 5004/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/06/2014
Curcio Maurizio ricorre avverso la sentenza 3.10.12 della Corte di appello di Napoli con la quale, in
riforma di quella, in data 22.2.12, del locale tribunale, è stata ridotta la pena, per il reato di tentato
furto aggravato, a mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici di
appello, erroneamente ed illogicamente, disapplicato la contestata recidiva e non concesso le
dell’attenuante ex art.62 n.4 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto del tutto legittimamente, con
motivazione adeguata, i giudici di appello hanno ritenuto di non poter escludere la contestata
recidiva e di non poter concedere le attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, in ragione
delle precedenti condanne riportate dal Curcio (rapina, furti e violazione della legge sugli
stupefacenti), per cui l’ulteriore reato (commesso da soggetto peraltro ancora tossicodipendente) —
hanno correttamente evidenziato i giudici partenopei –
Del tutto legittimamente è stata poi negata l’attenuante del danno di particolare tenuità, atteso che,
come sottolineato ancora dai giudici di appello, il valore dell’autoradio oggetto del tentativo di
furto, era di circa 300 euro ed inoltre erano rimasti danneggiati anche il deflettore e lo specchietto
retrovisore della vettura della p.o., per cui il danno complessivo escludeva decisamente che potesse
ritenersi di particolare tenuità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, illogicamente escludendo anche la sussistenza
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014