Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34634 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34634 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOLINARI JONNY N. IL 30/08/1973
avverso la sentenza n. 11273/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Molinari Jonny ricorre avverso la sentenza 8.10.12 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data 28.1.09 del Tribunale di Frosinone con la quale è stato condannato,
all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto aggravato, concessa l’attenuante ex art.62 n.6
c.p., con il criterio della equivalenza, alla pena di mesi dieci di reclusione ed

e 200,00 di multa.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge per

formulata con i motivi di appello, e per mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art.625 n.2
c.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, la quale, invece, ha correttamente ritenuto l’aggravante di
cui all’art.625 n.7 c.p. in quanto la vettura oggetto del furto era parcheggiata sulla pubblica via.
Quanto, poi, alla richiesta di esclusione dell’aggravante di cui all’art.625 n.2 c.p., trattasi di motivo
dedotto per la prima volta in sede di legittimità, il quale trova pertanto la preclusione di cui
all’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di

e 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 9 giugno 2014

mancanza di motivazione circa la richiesta di esclusione dell’aggravante ex art.625 n.7 c.p., come

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