Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34633 del 09/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34633 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO PATRIZIA N. IL 22/11/1957 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 2780/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
10/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Ferraro Patrizia ricorre avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. di Napoli il 10.5.13,
nel procedimento n.524092/11 RGNR, per il reato di falso a carico di ignoti.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, violazione
dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., per avere il giudice deciso sulla opposizione all’archiviazione
omettendo di dare avviso della procedura camerale ai soggetti interessati, cioè a Principe Anna le

stessa veniva proposta nei confronti di ignoti.
Senonchè — conclude la difesa della ricorrente — il giudice non aveva né ordinato l’iscrizione del
nome della Principe nel registro delle notizie di reato, ai sensi del comma 2 dell’art.415 c.p.p., né
aveva rispettato l’art.127 c.p.p. posto a garanzia del contraddittorio.
Con memoria pervenuta alla cancelleria di questa Corte il 17.4.14, la ricorrente ha chiesto che il
ricorso sia assegnato ad altra sezione, reputandone la fondatezza in ragione delle violazioni di legge
con l’atto di impugnazione evidenziate, palese essendo stata la violazione delle norme che
disciplinano l’intervento delle parti nel procedimento camerale, sì da essere stati pregiudicati nella
specie anche i diritti della parte offesa.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente
infondato, atteso che il g.i.p., nel disporre l’archiviazione del procedimento, ha motivatamente
argomentato circa in relazione alle
prospettazioni dei reati di falso e/o di indebita utilizzazione di fondi stanziati per la formazione, di
cui all’atto di querela del 25.2.11.
In tale situazione, si palesa privo di interesse per la ricorrente l’impugnazione, in quanto con essa si
lamenta violazione del contraddittorio non con riferimento alla partecipazione all’udienza camerale
della parte lesa, bensì di soggetto (Principe Anna) non indagato e nei confronti del quale non sono
stati ravvisati, all’evidenza, neanche indizi di reità — emergenti dalla querela – né da parte del p.m.
né tanto meno dal g.i.p., proprio per le ragioni di cui all’ordinanza impugnata con le quali è stata
esclusa in radice la configurabilità da parte del personale

cui generalità erano state specificate nell’atto di querela, a dispetto della indicazione per cui la

dell’ente deputato alla organizzazione di quei corsi di formazione cui aveva inizialmente chiesto di
partecipare Ferraro Patrizia.
Deve infine rilevarsi che solo per mero errore materiale — che in nulla inficia la validità del
provvedimento impugnato — non è stata espressamente indicata dal g.i.p. come inammissibile
l’opposizione, risultando peraltro all’evidenza dal provvedimento stesso.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA