Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34632 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34632 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASSEI DOMENICO N. IL 08/02/1977
avverso la sentenza n. 1700/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Massei Domenico ricorre avverso la sentenza 11.6.13 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 16.12.1idel Tribunale di Termini Imerese con la quale è stato condannato,
per il reato di cui all’art.485 c.p., alla pena di mesi nove di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge per
mancata assoluzione all’esito di un’istruttoria dibattimentale che, in mancanza di accertamento

concesse le attenuanti generiche, con riduzione della pena al minimo edittale.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, la quale, invece, con motivazione del tutto adeguata, ha
evidenziato come siano rimaste accertate sia la contraffazione del contratto di assicurazione che
quella del contrassegno assicurativo della vettura di proprietà e condotta dall’odierno ricorrente, al
quale, poi, del tutto legittimamente sono state negate le invocate attenuanti generiche in
considerazione anche dei numerosi e gravi precedenti penali, trattandosi di parametro considerato
dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 giugno 2014

peritale, non aveva fornito elementi a carico dell’imputato, al quale comunque dovevano essere

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