Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34630 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34630 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDOUR AWA N. IL 12/04/1975
avverso la sentenza n. 991/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Ndour Awa ricorre avverso la sentenza 10.7.13 della Corte di appello di Genova che ha confermato
quella, in data 2.2.09, del locale tribunale con la quale è stata condannata, all’esito di giudizio
abbreviato, per il reato di cui agli artt.110, 477-482 c.p., concesse attenuanti generiche, alla pena —
con la concessione dei doppi benefici di legge — di mesi uno e giorni dieci di reclusione.
Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici di

inconsapevolezza’ da parte dell’imputata circa la falsità del documento sequestratole in quanto la
prevenuta era in possesso anche di un documento valido e regolare e pertanto non aveva interesse a
mostrare agli operanti il documento falso, per cui non potevano ritenersi integrati gli estremi del
reato in esame, al più configurandosi violazione dell’art.489 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di
appello e puntualmente disattese dalla Corte ligure, è manifestamente infondato, in quanto del tutto
legittimamente, con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno ritenuto configurabile il reato
in esame essendo rimasto accertato che la Ndour ha esibito agli operanti un documento falso, che
riportava la sua fotografia ed i suoi dati identificativi, di cui era all’evidenza in possesso, a nulla
rilevando che la medesima fosse anche in possesso di un documento di identità genuino.
Né è possibile ritenere il reato di cui all’art.489 c.p. — hanno correttamente sottolineato i giudici -,
perché esso sussiste solo in caso di esclusione di concorso nella formazione del documento falso,
mentre il dolo del reato di falso è stato perspicuamente evidenziato dalla Corte di merito per non
essersi all’evidenza la prevenuta mai recata l’odierna ricorrente presso gli uffici pubblici per
ottenere il rilascio del documento (falso) esibito ai verbalizzanti.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

appello attribuito valenza alcuna alle argomentazioni della difesa secondo cui vi era una ‘probabile

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 9 giugno 2014

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