Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34629 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34629 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOZZA GIOVANNI N. IL 08/02/1951
avverso la sentenza n. 1157/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Capozza Giovanni ricorre avverso la sentenza 16.4.13 della Corte di appello di Lecce-sezione
distaccata di Taranto che ha confermato quella in data 23.3.09 del Tribunale di Taranto con la quale
è stato condannato, per i reati ascrittigli, unificati ex art.81 cpv. c.p., alla pena di mesi sei di
reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, mancanza di

ex art. 129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 9 giugno 2014

motivazione con riferimento agli elementi di valutazione sufficienti per una pronuncia assolutoria

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