Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34628 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34628 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BACALANOVIC MLADEN N. IL 24/12/1988
avverso la sentenza n. 17092/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
05/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Bacalanovic Mladen ricorre avverso la sentenza 5.10.13, emessa dal Tribunale di Roma ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato in
uno studio medico, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi dieci di reclusione ed
E400,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice valutato la sussistenza dei presupposti per una
pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.129 c.p.p., anche considerato che nessuno aveva visto
l’imputato nel compimento di atti diretti in modo non equivoco a commettere il reato di furto.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento, tra l’altro, alla confessione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

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