Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34626 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34626 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GASPAR AURELIAN PETRE N. IL 14/10/1966
DUMITRU ADRIAN N. IL 29/11/1969
avverso la sentenza n. 13852/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Gaspar Aurelian Petre e Dumitru Adrian ricorrono avverso la sentenza 3.10.13, emessa dal
Tribunale di Roma ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di furto
aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di reclusione ed
€300,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

la sussistenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento, tra l’altro, alla confessione resa dagli imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice valutato

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