Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34624 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34624 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONARDI CLAUDIO (ANCHE PARTE CIVILE) N. IL 06/02/1946
avverso l’ordinanza n. 118/2012 GIUDICE DI PACE di PARMA, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Conardi Claudio, parte offesa costituitasi parte civile ed imputato in procedimenti di competenza
del Giudice di pace di Parma, riuniti ex art.17, comma 1, lett.c) c.p.p., ricorre, a mezzo del proprio
difensore, avverso il provvedimento adottato dal predetto giudice di pace all’udienza del 27.9.13
con il quale autorizzava l’audizione di tutti i testi citati, ma non del Conardi, poiché ritenuto
imputato, e fissava ulteriore udienza al 10.1.14 per l’esame anche degli imputati e la discussione

Lamenta il ricorrente l’abnormità di detto provvedimento, emesso in violazione del diritto alla
prova difensiva riguardante la testimonianza del Conardi in qualità di parte offesa,
irragionevolmente negata in ordine ai reati addebitati dal Conardi all’imputato Corini Fabrizio ed a
quelli a lui contestati da Rizzi Barbara.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, infatti, vi era compatibilità a testimoniare
della parte offesa-imputato, con evidente vulnus alla sua posizione arrecato dalla sua ingiustificata
equiparazione processuale ad imputato per effetto del provvedimento in questione, la cui abnormità
consisteva nell’aver sconfinato radicalmente dal tracciato processuale, anche considerando
tamquam non esset la sua citazione come teste promossa dalla Procura della Repubblica.
Poiché — conclude il ricorrente — era esclusa la possibilità di richiedere al giudice la revoca dell’atto
de quo, non residuava che il ricorso per cassazione onde espungere dal sistema l’impugnato atto.
Con motivi nuovi in data 24.4.14, il ricorrente, ribadita l’ammissibilità, anche per la sua
tempestività, del ricorso immediato per cassazione finalizzato ad eccepire e rimuovere , ha chiesto che il
ricorso venga ritenuto ammissibile ai fini del conseguente giudizio di legittimità.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto contro un
provvedimento non ricorribile.
L’ordinanza emessa nel corso del dibattimento è infatti impugnabile, secondo il disposto di cui
all’art.586 c.p.p., non immediatamente con il ricorso per cassazione, ma solo unitamente alla

della causa.

sentenza che chiude il giudizio ed è soltanto allora che la motivazione del provvedimento
incidentale acquista rilevanza ai fini del gravame.
Solo le ordinanze dibattimentali che integrino un provvedimento abnorme (o riguardino la libertà
personale) possono essere immediatamente impugnate, mentre quella in esame non può
fondatamente qualificarsi come un atto abnorme in quanto il giudice, nella specie, non ha ammesso

non venivano separati — quale imputato il cui esame veniva fissato per l’udienza del 10.1.14.
Orbene, deve riconoscersi, anche alla luce di autorevole elaborazione giurisprudenziale in
argomento (v. Sez.un., 26 marzo 2009, n.25957, Toni) che il provvedimento impugnato, a
prescindere dagli eventuali profili di illegittimità, non avendo provocato in effetti alcuna
regressione del procedimento, non può qualificarsi come abnorme.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

la citazione di Conardi Claudio in qualità di teste, limitandosi a considerarlo — nei procedimenti che

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