Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34623 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34623 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC DAMIR N. IL 28/04/1994
avverso la sentenza n. 860/2013 TRIBUNALE di PESARO, del
07/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Ahmetovic Damir ricorre avverso la sentenza 7.10.13, emessa dal Tribunale di Pesaro ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato in
concorso, concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di anni uno di reclusione ed €160,00 di
multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

momento che gli imputati si erano dati improvvisamente alla fuga dopo aver ammassato la refurtiva
dinanzi al portone d’ingresso dello stabile dove in precedenza si erano introdotti ed era stata solo
un’illazione quella secondo cui un complice li aveva avvertiti dell’arrivo delle Forze dell’ordine.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento, tra l’altro, alla confessione resa dall’imputato in sede di interrogatorio.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014

comma 1, lett.a) ed e) c.p.p. per non essere stato applicato l’istituto della desistenza volontaria, dal

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