Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34622 del 09/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34622 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONIC ANA N. IL 05/09/1969
avverso la sentenza n. 26/2010 GIUDICE DI PACE di CODIGORO, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 09/06/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza il Giudice di pace di Codigoro ha

condannato Bonic Ana per i reati di lesioni personali, ingiurie e minacce in danno
di Dzipkovic Suzana;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

motivazione e una violazione di legge con particolare riferimento all’affermazione
della penale responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte offesa, alla
mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 599 cod.pen.,
alla mancata riqualificazione dell’ascritto delitto di lesioni in quello di percosse e
al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
JUILd

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il otivo si sostanzia
in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa inaffidabilità
delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più svolgere tale
attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un
verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto
dal Giudice del merito che ha riscontrato le suddette dichiarazioni con quelle
della teste Cirelli e con la certificazione medica in atti e, per altro verso, non vale
a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema;
– il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);
– che la causa di non punibilità di cui all’articolo 599 cod.pen., dall’esame
dell’impugnata decisione, non sembra neppure essere stata evidenziata avanti il
Giudice del merito;

1

l’imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della

- che la qualificazione giuridica del reato di lesioni appare corretta, a
cagione della provocata malattia in capo alla parte offesa, come ricavabile dalla
prodotta certificazione medica;
– che il trattamento sanzionatorio non può essere rimesso in discussione
avanti questa Corte se non posto in essere in maniera illegale, il che non è
avvenuto nella specie;

cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA