Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34620 del 09/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34620 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EULOGIO FRANCESCO N. IL 05/05/1973
avverso la sentenza n. 681/2013 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 23/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 09/06/2014
Eulogio Francesco ricorre avverso la sentenza 23.7.13, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata
ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato,
concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi cinque di
reclusione ed E 160,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129
c.p.p., facendo riferimento, tra l’altro, alla confessione resa dall’imputato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 9 giugno 2014
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice valutato la sussistenza dei presupposti per una