Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34619 del 09/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34619 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDONE MASSIMO N. IL 15/06/1973
avverso la sentenza n. 750/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 09/06/2014

Guidone Massimo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza 4.6.13 della Corte di
appello di Trieste che ha confermato quella, in data 15.10.10, del locale tribunale con la quale è
stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art.483 c.p., alla pena di un
anno di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici di

considerando che al momento della notifica del provvedimento di sospensione della patente di
guida, l’imputato aveva già presentato la denuncia di smarrimento della propria patente, ottenendo
poi un duplicato per deterioramento della stessa, ciò a conferma — conclude la difesa — dell’assenza
dell’elemento soggettivo del reato di falso.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto con motivazione del
tutto adeguata ed immune da vizi di illogicità, i giudici di merito hanno evidenziato come la falsa
denuncia di smarrimento della patente di guida sia stata presentata dal Guidone in data 5.9.06, dopo
cioè che la patente gli era stata sospesa a tempo indeterminato già dal 27.7.06, per cui non vi era
stato alcun errore da parte dell’imputato — hanno correttamente rimarcato i giudici di appello —
anche perché quindici giorni dopo aver presentato la denuncia di smarrimento, lo stesso Guidone
aveva presentato una richiesta per ottenere il duplicato della patente affermando che era
danneggiata, comportamento comprovante — hanno perspicuamente sottolineato i giudici di secondo
grado — la chiara consapevolezza della situazione di palese illegalità in cui l’odierno ricorrente si
trovava, finalizzata ad essere comunque in possesso di un documento che lo legittimasse alla
conduzione di veicoli.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

appello adeguatamente motivato in ordine alle doglianze svolte con l’atto di appello, non

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 9 giugno 2014

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