Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34615 del 09/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34615 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGANO RENATO N. IL 08/11/1951
avverso la sentenza n. 2065/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 09/06/2014
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 27 settembre 2013, ha
confermato la sentenza di primo grado con la quale Pagano Renato era stato
condannato per il delitto di furto aggravato.
mezzo del proprio procuratore, lamentando una motivazione apparente circa
l’affermazione della penale responsabilità a titolo di reato consumato e non di
tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. I fatti incontroversi, accertati nella flagranza, sono stati logicamente
ascritti al comportamento cosciente e volontario dell’imputato.
3. La manifesta infondatezza del motivo deriva dall’intenzione di voler
dare all’interpretazione dei fatti, quale quella data dai Giudici del merito, un
significato diverso per ritenere inesistente il compimento di atti idonei al
perfezionamento del contestato delitto di furto aggravato (furto di borse
all’interno di autovetture).
Operazione, da un lato, non consentita avanti questa Corte di legittimità
nonché contraria alla pacifica giurisprudenza.
Invero, ai fini della sussistenza del delitto tentato, occorre che, sulla base
di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o
solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a
causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma
incriminatrice, rivelando così l’intenzione dell’agente di commettere lo specifico
delitto (v. Cass. Sez. I 11 febbraio 2013 n. 16612).
Nella specie, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, si era,
viceversa, verificato l’impossessamento della res altrui tale da integrare la
consumazione dell’ascritto reato.
4.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, infine, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
1
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014.